Art. 17.

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentite le associazioni nazionali delle società che alla data di entrata in vigore della presente legge già operano ai sensi del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successice modificazioni, e le associazioni sindacali dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro che si applicano nel settore, emana, con proprio decreto, le disposizioni per la elezione dei componenti del comitato nazionale di cui all'articolo 5 della presente legge.
      2. Entro un mese dalla sua costituzione, il comitato nazionale redige un elenco delle tipologie dei servizi che gli istituti di sicurezza civile privata già esistenti possono continuare a svolgere.
      3. Entro tre mesi dalla sua costituzione il comitato nazionale adotta le disposizioni per l'attuazione della lettera h) del comma 2 dell'articolo 5.